Abstract
Il contributo indaga l’istituto dell’ipoteca dotale in una prospettiva diacronica. Conosciuto già dai più antichi sistemi giuridici, questo istituto venne sistematizzato e disciplinato in più occasioni da Giustiniano, che con la notissima C.I. 5, 13, 1, 1b-1d (a. 531) introdusse un’ipoteca legale tacita sui beni del marito (e sulla stessa dote) a favore della donna ai fini della restituzione dei beni dotali e, viceversa, sui beni della donna a favore del marito per la costituzione della dote e il rischio di evizione. L’imperatore, inoltre, con C.I. 8, 17(18), 12, 4(1) (a. 531) rese questa ipoteca privilegiata e stabilì la poziorità assoluta dell’actio ex stipulatu dotale. Istituto ben noto ai giuristi di età intermedia, già in età basso medievale fu oggetto di critiche a causa del grave peso riversato sulla libera circolazione dei beni e alla minaccia che poteva costituire nei confronti di terzi eventuali acquirenti del marito. Recepita solo in parte dai moderni Codici europei e in seguito definitivamente abrogata, all’ipoteca dotale legale oggi si avvicina, per natura e funzione, l’istituto dell’ipoteca giudiziale posta a garanzia delle obbligazioni di mantenimento in sede di separazione e di divorzio, rispettivamente all’art. 156 co. 5 del Codice civile e all’art. 8 co. 2 della Legge sul divorzio (L. 898/1970).
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