Abstract
Ad oggi, la complessa matrice evolutiva della disciplina prevenzionistica dei luoghi di lavoro impone di non poter più trascurare la tutela dei terzi che, pur non rientrando direttamente nell’orbita dei rischi antinfortunistici, possono restare vittime dell’assordante silenzio legislativo. Nel solco tracciato dalle diverse oscillazioni giurisprudenziali sul punto – interrogatesi sulle molteplici accezioni di ‘prossimità’ dei soggetti che costellano un ambiente lavorativo indubbiamente più fluido rispetto al passato – la questione è stata espressamente risollevata dalla pronuncia di legittimità sulla nota vicenda del disastro ferroviario avvenuto a Viareggio nel 2009 (Cass. Pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899).
Nel caso di specie, gli eventi lesivi si sono fatalmente riversati sugli abitanti del locus commissi delicti estranei alla sfera di governo del rischio lavorativo e, ciononostante, i giudici di merito non si sono sottratti dal riconoscere nei delitti oggetto di contestazione ai responsabili l’esistenza della circostanza aggravante della violazione antinfortunistica. La riflessione dell’operatore di diritto non può più essere rinviata, poiché gli obblighi di prevenzione e le correlate responsabilità datoriali del d.lgs. n. 81/2008 devono virtualmente fuoriuscire dalla propria sedes materiae e proiettarsi fino a tutelare concretamente ogni ‘contatto’ con l’ambiente di lavoro, identificando ex ante i margini di esportazione del rischio.
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