Abstract
Il saggio affronta il duplice problema che, in caso di sinistro o malattia professionale, si pone rispetto alla determinazione della rivalsa legittimamente esercitabile da parte dell’assicuratore sociale (qui considerata limitatamente all’azione contro il terzo responsabile estraneo al rapporto assicurativo) e del complessivo ristoro attribuibile al lavoratore danneggiato, nel concorso fra indennizzo e risarcimento civilistico.
Contrariamente al granitico orientamento espresso dalla Suprema corte, la soluzione ermeneutica fondata sull’applicazione di un criterio squisitamente quantitativo di determinazione delle due pretese concorrenti, scevro da distinzioni qualitative delle diverse poste di danno, si rivela, alla luce del percorso ermeneutico seguito nell’analisi, la più soddisfacente (anche) sul piano teleologico, garantendo il più ragionevole contemperamento fra il bisogno di tutela del lavoratore – ispirato al valore sovraordinato della salute (art. 32 Cost.) e al principio civilistico di integrale riparazione del danno – e la (non trascurabile) necessità di garantire efficienza e sostenibilità del sistema previdenziale.
Questo lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.